La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto significative modifiche al congedo parentale, innalzando l’indennità per alcuni periodi e ampliando le tutele per i lavoratori dipendenti.
In sintesi, il principale cambiamento riguarda l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi totali per la coppia genitoriale, da fruire entro i 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
Punti Chiave della Riforma:
- Aumento dell’Indennità: L’indennità per il congedo parentale è stata elevata:
- Il mese già introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (prima al 60%) passa all’80% della retribuzione.
- Un ulteriore mese (prima al 30%) passa anch’esso all’80% della retribuzione.
- Questo porta a un massimo di tre mesi complessivi indennizzati all’80% per la coppia genitoriale.
- Destinatari: Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro rientra in un’altra categoria (es. autonomo, Gestione Separata), solo il genitore dipendente potrà beneficiare dell’indennità maggiorata.
- Fruizione Entro i 6 Anni: Per accedere all’indennità maggiorata all’80%, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento, e comunque non oltre la maggiore età).
- Modalità di Fruizione: L’indennità all’80% può essere utilizzata per congedi fruiti in modalità intera, frazionata (mesi, giorni) o oraria.
- Come si ripartiscono i mesi indennizzati all’80%? I tre mesi indennizzabili all’80% possono essere fruiti da un solo genitore o ripartiti tra entrambi. È possibile che vengano fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori.
- Decorrenza: Le nuove indennità all’80% si applicano ai congedi fruiti a partire dal 1° gennaio 2025. Le condizioni specifiche dipendono dalla data di fine del congedo di maternità o paternità del genitore lavoratore dipendente o dalla data di nascita del figlio:
- Per il secondo mese all’80% (previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e ora all’80% grazie alla Legge di Bilancio 2025): si applica se il congedo di maternità/paternità è terminato dopo il 31 dicembre 2023. Se il figlio è nato dal 1° gennaio 2024, spetta a prescindere.
- Per il terzo mese all’80% (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025): si applica se il congedo di maternità/paternità è terminato dopo il 31 dicembre 2024. Se il figlio è nato dal 1° gennaio 2025, spetta a prescindere.
- Compatibilità con Trattamenti di Maggior Favore: Le nuove disposizioni non limitano eventuali condizioni di maggior favore (es. indennità al 100%) già previste da contratti collettivi o altre normative.

Questa circolare mira a chiarire le modalità di fruizione del congedo parentale aggiornato, garantendo un maggiore sostegno economico alle famiglie. Se rientri nella categoria dei lavoratori dipendenti, ti consigliamo di verificare le tue specifiche condizioni e i periodi di congedo già fruiti per capire come queste novità possano impattare sul tuo diritto all’indennità.
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