Se sei un dipendente della scuola statale (docente o personale ATA, di ruolo o con contratto annuale), potresti aver bisogno di un periodo di pausa dal lavoro per esigenze personali, familiari o formative.
Ma quali sono le possibilità e come funzionano?
Vediamo le principali tipologie di aspettativa e il famoso “anno sabbatico”.
Le Diverse Aspettative: Quando e Per Chi?
Le aspettative sono periodi di assenza non retribuita, generalmente non validi ai fini dell’anzianità e della pensione (salvo riscatto o contributi volontari).
1. Aspettativa per Motivi Personali, Familiari o di Studio
- Per chi: Docenti e personale ATA (di ruolo o con contratto annuale fino al 30 giugno/31 agosto)
- Motivazione: Esigenze gravi e documentate (es. assistenza a un familiare, situazioni personali complesse) o studio/ricerca
- Durata: Massimo 12 mesi continuativi o 30 mesi in un quinquennio, anche frazionati
- Concessione: Discrezionale. Il Dirigente Scolastico valuta in base alle esigenze di servizio
2. Aspettativa per Motivi di Lavoro
- Per chi: Solo personale di ruolo (a tempo indeterminato)
- Motivazione: Accettazione di un nuovo incarico lavorativo (pubblico o privato) o periodo di prova in un nuovo impiego
- Durata: Massimo 1 anno scolastico (1° settembre – 31 agosto), non frazionabile
- Concessione: Obbligatoria, su semplice richiesta
3. Aspettativa per Gravi Motivi Familiari (Legge 53/2000)
- Per chi: Tutti i dipendenti pubblici e privati, inclusi quelli della scuola
- Motivazione: Gravi motivi personali o familiari documentabili
- Durata: Fino a 2 anni nell’intera carriera lavorativa, anche frazionabili
- Concessione: Il datore non può rifiutare, salvo motivi eccezionali e giustificati
Il “Famoso” Anno Sabbatico: Per i Docenti!
Il termine “anno sabbatico” si riferisce a una possibilità specifica per i docenti di ruolo.
“Anno di Riflessione” (Art. 26, comma 14, Legge 448/1998)
- Per chi: Solo docenti e dirigenti scolastici di ruolo che hanno superato l’anno di prova
- Motivazione: Nessuna motivazione specifica richiesta – pensato per la formazione e la crescita personale
- Durata: Massimo 1 anno scolastico ogni 10 anni di servizio di ruolo
- Frazionabilità: Non frazionabile – anche se usato solo in parte, si consuma il diritto decennale
- Concessione: È un diritto del lavoratore, ma subordinato alle esigenze di servizio (l’eventuale diniego va motivato)
- Attività lavorative: Non è consentito svolgere altre attività retribuite durante il periodo
Congedo per la Formazione (Legge 53/2000)
Spesso confuso con l’anno sabbatico, ha invece una finalità precisa.
- Per chi: Tutti i dipendenti pubblici e privati (inclusi docenti e personale ATA) con almeno 5 anni di anzianità nella stessa amministrazione
- Motivazione: Per studio o formazione documentata (es. diploma, laurea, corsi qualificanti)
- Durata: Fino a 11 mesi totali nell’intera carriera, anche frazionabili
- Concessione: Discrezionale. Il Dirigente Scolastico può rifiutare o posticipare la richiesta per motivi organizzativi
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