L’insegnante può avere diverse responsabilità se un alunno fa male a un altro alunno. Ecco un riassunto delle principali forme di responsabilità:
Responsabilità Civile
- L’insegnante è responsabile per i danni causati dagli alunni durante il tempo in cui sono sotto la sua vigilanza, come stabilito dall’articolo 2048 del Codice Civile.
- Per superare la presunzione di responsabilità, l’insegnante deve dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive idonee a evitare situazioni di pericolo e che l’evento dannoso è stato imprevedibile e repentino.
Responsabilità Penale
- L’insegnante può essere ritenuto penalmente responsabile se la trasgressione riguarda una norma di natura penale, dando luogo a un reato.
- L’accertamento di tale responsabilità spetta all’organo giurisdizionale in sede penale.
Responsabilità Amministrativa o Disciplinare
- Questa responsabilità riguarda specificamente gli insegnanti dipendenti da enti pubblici e deriva dalla violazione di un dovere di servizio.
- Può dar luogo a sanzioni di natura espulsiva o correttiva, indipendentemente dall’essersi verificato un danno nei confronti dell’Amministrazione o dei terzi.
Esempi Pratici
- Un insegnante di educazione fisica che non dispone materassini idonei per attutire le cadute durante gli esercizi ginnici può essere ritenuto responsabile.
- Un insegnante tecnico-pratico che non adotta accorgimenti antinfortunistici sui macchinari utilizzati dagli alunni può essere ritenuto responsabile.
Concorso di Colpa
- La responsabilità può essere suddivisa tra l’insegnante e altri soggetti, come i genitori o i tutori, in base alla gravità delle rispettive colpe.
In sintesi, l’insegnante ha una serie di responsabilità che possono essere civili, penali, amministrative o disciplinari, a seconda delle circostanze e delle violazioni commesse.
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