Assenze per gravi patologie nella scuola statale: cosa prevede il CCNL
I dipendenti della scuola statale italiana affetti da gravi patologie godono di tutele specifiche stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Scuola). Queste disposizioni mirano a garantire la giusta protezione sia in termini di retribuzione che di conservazione del posto di lavoro. Ecco un riepilogo delle principali misure:
✅ Retribuzione intera
Le assenze per gravi patologie danno diritto alla retribuzione completa e non vengono conteggiate come malattia ordinaria.
🛡️ Conservazione del postoIl dipendente ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, anche in caso di assenza continuativa. Tuttavia:
- Solo i primi 9 mesi sono retribuiti.
- Nei casi più gravi può essere concesso un ulteriore periodo di 18 mesi, ma senza retribuzione.
🏥 Accertamento delle condizioni di salute
Prima di autorizzare l’ulteriore periodo di assenza, l’amministrazione scolastica deve procedere a un accertamento medico tramite l’organo sanitario competente.
📈 Anzianità di servizio
I periodi di assenza per gravi patologie, eccetto il secondo periodo non retribuito, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
⚖️ Risoluzione del rapporto di lavoro
Se il dipendente:
- supera i limiti massimi di assenza previsti,
- oppure viene dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa,
l’amministrazione può procedere con la risoluzione del contratto, versando comunque l’indennità sostitutiva del preavviso.
ℹ️ Esclusione dal computo della malattia ordinaria
Le assenze dovute a terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, come:
- ricoveri ospedalieri,
- day hospital,
- o assenze legate agli effetti collaterali delle terapie,
non vengono conteggiate come malattia ordinaria.
Queste tutele rappresentano un importante segnale di attenzione nei confronti della salute e della dignità dei lavoratori della scuola pubblica.
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