I dipendenti della scuola italiana statale affetti da gravi patologie beneficiano di specifiche tutele previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Scuola) e dalla normativa vigente. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni.
Retribuzione e Malattia Ordinaria
Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti (inclusi ricoveri, day hospital e convalescenze certificate) non rientrano nel computo della malattia ordinaria. In tali casi è prevista la retribuzione intera.
Conservazione del Posto
Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi, di cui solo 9 retribuiti. In presenza di patologie particolarmente gravi, l’amministrazione può concedere un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza, senza retribuzione.
Accertamento Sanitario
Per l’eventuale concessione dell’ulteriore periodo di assenza, l’amministrazione procede a un accertamento delle condizioni di salute tramite il competente organo sanitario.
Anzianità di Servizio
I periodi di assenza per gravi patologie non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio, a eccezione del secondo periodo di 18 mesi non retribuito.
Risoluzione del Rapporto di Lavoro
Al termine dei periodi di conservazione del posto, o in caso di accertata inidoneità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso.
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