Tra i diritti fondamentali delle lavoratrici della scuola c’è il congedo di maternità, più precisamente l’astensione obbligatoria, che garantisce il 100% della retribuzione per tutta la sua durata. Un aspetto importante, spesso oggetto di domande e chiarimenti.
Vediamo nel dettaglio cosa significa.
Quanto dura il congedo di maternità?
La durata complessiva è di 5 mesi, così distribuiti:
- 2 mesi prima del parto e 3 dopo,
oppure, in alternativa, - 1 mese prima del parto e 4 dopo, se il medico lo consente.
In casi particolari (gravidanza a rischio, condizioni di lavoro non compatibili), è possibile un periodo di interdizione anticipata.
Come funziona la retribuzione?
Durante l’astensione obbligatoria, l’INPS eroga un’indennità pari all’80% dello stipendio. Tuttavia, per il personale scolastico, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevede che la retribuzione venga integrata al 100%.
In pratica:
- L’INPS paga l’80%
- La scuola integra il restante 20%
Il risultato? La lavoratrice riceve l’intero stipendio, proprio come se fosse in servizio.
Vale anche per i contratti a termine?
Sì. La retribuzione piena è garantita anche ai docenti a tempo determinato, e questo anche in caso di gravidanza a rischio o interdizione anticipata, persino nei periodi non coperti da contratto attivo.
In sintesi
Per le insegnanti – sia di ruolo che precari/e – il congedo di maternità obbligatorio nella scuola è coperto al 100%. Una tutela importante che garantisce sicurezza economica in un momento delicato e fondamentale della vita.
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