I docenti della scuola hanno diritto a cinque giorni di permesso retribuito all’anno per partecipare ad attività di formazione e aggiornamento professionale. Questi giorni possono essere utilizzati sia per seguire corsi come discenti sia per svolgere ruoli attivi come formatori o esperti.
È importante sapere che i cinque giorni di permesso non sono cumulabili tra le due modalità: in pratica, non si possono sommare giorni per la formazione in qualità di studente a quelli per l’attività di formatore.
Cosa dice la legge
La disciplina di questi permessi è contenuta nell’articolo 36, comma 8, del CCNL del comparto scuola. La norma riconosce questo diritto a tutti i docenti, sia quelli di ruolo che quelli con contratto a tempo determinato.
Quali attività rientrano nei permessi
I permessi possono essere utilizzati per partecipare a corsi di formazione, iniziative di aggiornamento professionale, oppure per attività di docenza, come formatore, esperto o animatore all’interno di progetti formativi.
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