I dipendenti della scuola con contratto a tempo indeterminato hanno diritto a permessi retribuiti in caso di lutto, come stabilito dall’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola 2006/2009.
In particolare, il contratto prevede 3 giorni di permesso retribuito per evento, anche non consecutivi, in caso di decesso di:
- coniuge,
- parenti entro il secondo grado,
- affini di primo grado,
- soggetti conviventi o componenti della famiglia anagrafica.
Per usufruire del permesso, è necessario presentare una documentazione idonea, che può essere anche una autocertificazione.
Un aspetto importante da sapere
I giorni di permesso per lutto non vengono sottratti dalle ferie e concorrono pienamente all’anzianità di servizio. Questo significa che, anche se il lavoratore si assenta, quei giorni continuano a maturare normalmente tutti i diritti connessi all’anzianità.
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