I sei giorni di ferie trasformati in permesso retribuito sono un diritto contrattuale.
Importante sentenza del Tribunale di Taranto, Giudice del lavoro, 22/5/2025, ha annullato il diniego opposto a suo tempo da un dirigente scolastico che aveva trasformato il permesso in aspettativa non retribuita.
Il Tribunale ha respinto la tesi dell’Amministrazione scolastica che si appoggiava alla legge finanziaria del 2013 in quanto questa interpretazione era vanita meno con la riforma “Madia” Il Tribunale ha ribadito che il permessi retribuiti, tre giorni più i 6 di ferie trasformabili in permesso sono un diritto assoluto: “Secondo la disciplina sopra riportata, pertanto, se il personale docente chiede di poter fruire dei sei giorni non come ferie, ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione – così come avviene per i primi tre giorni – tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, tale diritto è assoluto, e non è subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione: l’art. 13, comma 9, che prevede in generale tali verifiche per le ferie fruite al di fuori dei periodi di sospensione delle attività didattiche, fa infatti salvo espressamente “quanto previsto dall’art. 15, comma 2”, il quale afferma il diritto a usufruire di sei giorni di ferie come permessi retribuiti “prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il provvedimento del Dirigente Scolastico che non ha concesso il permesso con la seguente motivazione “esigenze della scuola in prossimità delle Festività Natalizie e (…) impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica nella classe a lei affidata”, non è conforme alla normativa sopra richiamata. In tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza di merito citata dalla parte ricorrente che ha chiarito che “Il diritto soggettivo del dipendente è, come si è detto, assoluto e non può essere limitato nemmeno da – più o meno verosimili – “ragioni organizzative” addotte dalla scuola aveva restituito sulla materia il potere alla contrattazione.
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