Cos’è l’assegnazione temporanea (art. 42-bis, D.Lgs. 151/2001)
Le lavoratrici madri dipendenti della Pubblica Amministrazione con figli di età inferiore ai tre anni hanno diritto a richiedere l’assegnazione temporanea, come previsto dall’articolo 42-bis del Decreto Legislativo 151/2001.
Questa misura è stata pensata per favorire il ricongiungimento familiare e rendere più semplice conciliare vita lavorativa e privata.
Quanto dura l’assegnazione temporanea
L’assegnazione temporanea può avere una durata massima di tre anni. Durante questo periodo, la lavoratrice può essere destinata a una sede situata:
- nella stessa provincia dell’altro genitore, oppure
- nella stessa regione.
Un’opportunità importante per garantire stabilità e supporto durante i primi anni di vita del bambino.
Perché è importante questa misura
L’assegnazione temporanea rappresenta un valido strumento per:
- facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia;
- ridurre i disagi legati alla distanza geografica tra i coniugi;
- garantire una maggiore presenza dei genitori in un momento fondamentale per la crescita dei figli.
Come presentare la richiesta
Per ottenere l’assegnazione temporanea, la dipendente deve presentare domanda alla propria amministrazione, indicando la necessità di ricongiungersi con l’altro genitore. La richiesta viene poi valutata sulla base delle disponibilità delle sedi.
Conclusione
L’assegnazione temporanea per le madri nella Pubblica Amministrazione è una misura concreta di sostegno alla genitorialità. Conoscere e utilizzare questo diritto può aiutare a migliorare la qualità della vita familiare e lavorativa.
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