Nessun dipendente pubblico può essere costretto ad andare in pensione se rischia di restare senza stipendio e senza pensione.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125/2026, accogliendo il ricorso di una dipendente del Ministero dell’Istruzione.
Si tratta di una decisione importante, che interviene direttamente sulle regole del comparto scuola e tutela chi non ha ancora maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia.
Stop ai limiti rigidi nella scuola
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del Testo Unico della Scuola.
Il punto centrale riguarda il limite massimo per il trattenimento in servizio, finora fissato rigidamente a 70 anni per chi deve raggiungere il minimo contributivo.
Secondo la Consulta, questo limite non può essere scollegato dagli incrementi della speranza di vita che innalzano l’età pensionabile.
Il diritto alla pensione non può essere cancellato da un automatismo
Il principio affermato è chiaro: mandare a riposo forzato un lavoratore che non ha ancora maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia viola l’articolo 38 della Costituzione.
Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento viene prima degli automatismi burocratici.
Nessun lavoratore può essere lasciato senza retribuzione e senza pensione solo perché una norma prevede un limite anagrafico rigido non coordinato con le regole previdenziali.
Cosa cambia per il personale della scuola
La sentenza corregge direttamente le regole del comparto scuola.
Chi ha bisogno di restare in servizio oltre i 70 anni per raggiungere la contribuzione minima ha ora il diritto di farlo.
È il caso, ad esempio, di chi deve raggiungere i 5 anni richiesti a 71 anni nel sistema contributivo.
La decisione tutela quindi quei lavoratori che, senza trattenimento in servizio, rischierebbero di trovarsi in una situazione paradossale: fuori dal lavoro, ma senza pensione.
Un precedente per tutta la Pubblica Amministrazione
Anche se la pronuncia si applica direttamente alla scuola, il principio espresso è di portata generale.
La sentenza potrà rappresentare un riferimento importante anche per il pubblico impiego, perché afferma un principio fondamentale: l’amministrazione non può mandare a riposo un lavoratore se questo significa privarlo sia dello stipendio sia della pensione.
Una vittoria di civiltà e di diritto
La dignità del lavoratore non si cancella con un automatismo burocratico.
La sentenza n. 125/2026 rappresenta una vittoria di civiltà e di diritto costituzionale, perché rimette al centro la tutela previdenziale e il diritto del lavoratore a non essere lasciato senza mezzi di sostentamento.
Per il personale della scuola è una decisione di grande rilievo: chi non ha ancora maturato i requisiti minimi per la pensione potrà far valere il diritto a restare in servizio oltre il limite rigido dei 70 anni.


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